Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. 

LEGGE 13 gennaio 2025, n. 6 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno,  giorno nel quale nel 1943 Hitler modifico’ la condizione dei prigionieri  di guerra italiani  catturati  dopo  l’armistizio  dell’8  settembre  in quella  di  internati  militari,  quale  «Giornata  degli   internati italiani nei campi di  concentramento  tedeschi  durante  la  seconda Guerra mondiale», al fine di  conservare  la  memoria  dei  cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi  di  concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati  al  lavoro coatto, a causa del proprio  rifiuto  di  collaborare  con  lo  Stato nazionalsocialista  e  con  la  Repubblica  sociale   italiana   dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

La Giornata ha anche lo scopo  di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi  a  causa  del rifiuto di collaborare con  lo  Stato  nazionalsocialista  e  con  la Repubblica sociale italiana, dopo l’armistizio.

  2. Per celebrare la  Giornata  di  cui  al  comma  1,  in  ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo  quanto previsto dalla  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  o  dagli  specifici ordinamenti degli enti locali delle  regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono   promuovere   e   organizzare   iniziative,   manifestazioni pubbliche, cerimonie pubbliche per il conferimento della medaglia  di cui al comma 4 e per  la  deposizione  di  una  corona  commemorativa presso l’Altare della Patria in Roma,  nonche’  incontri,  dibattiti,

momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e  pubblicazioni

per diffondere la conoscenza del valore storico,  militare  e  morale della vicenda degli  internati  italiani  nonche’  il  ricordo  delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra e dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione, affinche’ si trasformino in un messaggio di pace rivolto  soprattutto alle giovani generazioni.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono  complementari  rispetto  a quelle previste per il 27 gennaio, «Giorno della Memoria», e  per  la festivita’ del 25 aprile, anniversario della liberazione.

4. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1 e’ conferita la medaglia d’onore di cui all’articolo 1,  comma  1272,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

                                    N O T E

          Avvertenza:

              Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto  ai sensi  dell’art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,

          alle quali e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note all’art. 1:

              – La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: «Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle unioni  e fusioni di comuni.», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

          n. 81 del 7 aprile 2014.

              – Si riporta il comma 1272, dell’art. 1 della legge  27

          dicembre  2006,  n.  296,  recante:  «Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato

          (legge  finanziaria  2007).»,  pubblicata  nella   Gazzetta Ufficiale  n.  299  del  27  dicembre   2006,   Supplemento

          ordinario n. 244:

              «1272. E’ autorizzata la concessione  di  una  medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e  civili  deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai quali, se militari,  e’  stato

negato lo status  di  prigionieri  di  guerra,  secondo  la Convenzione relativa  al  trattamento  dei  prigionieri  di guerra fatta  a  Ginevra  il  27  luglio  1929  dall’allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti,  che  abbiano titolo per presentare  l’istanza  di  riconoscimento  dello status di lavoratore coatto.».

Art. 2

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, i Ministeri dell’istruzione e del merito, dell’universita’ e della ricerca, della cultura, della difesa e dell’interno stabiliscono le direttive per disciplinare l’eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, e delle universita’ nella promozione delle iniziative per celebrare l’alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all’articolo 1.
  2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d’intesa con i Ministeri di cui al medesimo comma 1, l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), l’Associazione nazionale ex internati nei Lager nazisti (ANEI), l’Associazione nazionale reduci dalla prigionia,
    dall’internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca, quest’ultima con funzioni di coordinamento.
  3. Le associazioni di cui al comma 2, con le medesime modalita’ ivi
    previste, partecipano altresi’ alla realizzazione e alla promozione
    delle iniziative di cui all’articolo 1, comma 2.

Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2025

Fonte e testo completo: Gazzetta Ufficiale

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Pubblicato da Matteo Brugnoli

Maritime Consultant

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